Art. 6.
(Attuazione).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, le modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia previsti dall'articolo 3, comma 4, nonché sono stabiliti le modalità e il procedimento di convalida di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3.
      2. Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

      3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano a svolgere la loro attività le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, secondo le disposizioni contenute nella medesima legge e nel relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.